Il servizio è rivolto a:
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Tutti cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10
aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, a chiedere ENTRO IL 31 LUGLIO 2025 l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari
di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
d) licenza scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) licenza scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di
Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o
addetti
b) all’ordine giudiziario;
c) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia,
anche se non
d) dipende dallo Stato in attività di servizio;
e) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.